Art. 11.

      1. Per i responsabili dei reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies, 586-nonies del codice penale, introdotti dalla presente legge, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.
      2. Agli imputati per i reati previsti dal comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.
      3. I condannati per i delitti di cui al comma 1 sono esclusi dalla concessione dei benefìci di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.